| (Agenzia regionale di regolazione degli SPEL).
1. L'attività di indirizzo e di controllo sugli SPEL è
esercitata da un apposito ente strumentale, istituito presso
ogni regione, denominato "Agenzia regionale per i servizi
pubblici locali", di seguito denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia è istituita con apposita legge regionale, da
approvare entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Tale legge regionale stabilisce altresì le
modalità di rappresentanza degli enti locali negli organi
dell'Agenzia.
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