| (Poteri di regolazione dell'Agenzia).
1. La legge regionale istitutiva dell'Agenzia di cui
all'articolo 5, comma 2, individua gli ambiti territoriali
ottimali (ATO) per l'erogazione di ogni servizio.
2. Possono essere attribuite all'Agenzia le seguenti
funzioni:
a) esprimere pareri sui piani di investimento
proposti dagli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1
e realizzare il coordinamento di essi a livello regionale ed
interregionale;
b) definire i criteri per la fissazione delle
tariffe nei limiti delle competenze attribuite a livello
regionale e locale;
c) predisporre i modelli di bando di gara per
l'affidamento dei servizi ai gestori e di modelli di
convenzione fra ambiti territoriali ottimali e gestori;
d) esprimere parere sul trasferimento dei
finanziamenti pubblici concernenti gli SPEL per le spese
correnti o per gli investimenti, destinati agli enti locali o
ai gestori;
e) segnalare agli organi competenti le disfunzioni
o le irregolarità nella gestione degli SPEL;
f) costituire al proprio interno un organo di
tutela della clientela disciplinato da apposita legge
regionale, finalizzato all'informazione organica dei servizi
Pag. 10
offerti ai cittadini-utenti, preposto al ricevimento di
reclami circa disfunzioni ed irregolarità dei servizi, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini anche di
eventuali rimborsi in caso di lesione dei diritti dei
fruitori, nonché alla verifica degli standard di qualità
e quantità del servizio. Tale organo di tutela può redarre una
apposita carta dei servizi contenente uno statuto dei diritti
del cittadino-utente, relazionando annualmente agli organi
regionali circa la propria attività.
| |