| (Forme di collaborazione fra gli enti locali).
1. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri
enti locali gestiscono gli SPEL in economia solo quando a
causa delle modeste dimensioni o per particolari
caratteristiche territoriali risulti inadeguata ogni altra
forma di gestione. Negli altri casi i comuni, le province e le
comunità montane rientranti in ogni ambito territoriale
ottimale si associano per l'esercizio congiunto delle funzioni
di regolazione e di controllo loro spettanti sugli SPEL
erogati in quell'ambito, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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