| (Competenze degli enti locali).
1. Decorso il periodo transitorio di cinque anni di cui
all'articolo 17, comma 2, gli enti locali associati di ogni
ambito territoriale ottimale:
a) predispongono il piano degli investimenti;
b) espletano le procedure di selezione dei gestori
di ogni servizio rientrante nelle competenze dell'ambito;
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c) instaurano il rapporto di affidamento con la
società per azioni prescelta o rilasciano l'atto di
autorizzazione;
d) sottoscrivono con i gestori la convenzione
regolatrice di tutti gli aspetti tecnici, economici e di
servizio alla base del rapporto, secondo gli schemi
standard definiti dall'Agenzia;
e) approvano le garanzie sui servizi e i
disciplinari di concessione proposti dai gestori e ne
controllano il rispetto, anche mediante verifiche ed
ispezioni;
f) fissano e modificano le tariffe dei servizi,
nei limiti delle competenze loro spettanti, secondo i criteri
definiti dall'Agenzia e contenuti nella convenzione di cui
alla lettera d);
g) procedono alla risoluzione anticipata del
rapporto, in tutti i casi previsti dalla legge e dalla
convenzione.
2. Gli enti locali, anche singolarmente, possono negoziare
direttamente con i gestori o con terzi la realizzazione di
opere ed estendimenti di opere che si rendano necessari dopo
la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, lettera
d), concordando le modalità di assunzione e recupero
della spesa.
3. Non possono ritenersi estendimenti di opere ai sensi
del comma 2 gli interventi che rientrino nella straordinaria
amministrazione per i quali è dunque necessario procedere a
una nuova procedura di selezione.
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