| (Soggetti gestori e criteri di selezione di essi).
1. Decorso il periodo transitorio quinquennale di cui
all'articolo 17, comma 2, l'erogazione degli SPEL sottoposti
alla funzione di indirizzo dell'Agenzia
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può essere svolta esclusivamente da imprese costituite in
forma di società di capitali o società cooperative, salvo le
gestioni in economia ammesse in via eccezionale, ai sensi
dell'articolo 9.
2. In base alle caratteristiche tecnico-economiche di ogni
servizio, gli enti locali associati possono affidare ad un
unico gestore l'erogazione dell'intero servizio nell'ambito
territoriale ottimale, oppure affidare fasi separate del ciclo
a gestori distinti, in particolare quando l'entità degli
investimenti necessari richiede l'affidamento di una
concessione autonoma di costruzione e gestione di opere
pubbliche. In tale caso gli enti locali associati promuovono i
più opportuni meccanismi di coordinamento fra diversi gestori,
anche mediante la costituzione di società consortili.
3. Le procedure di affidamento o di autorizzazione non
possono richiedere alle imprese candidate qualificazioni
eccedenti le reali necessità del servizio.
4. Nelle società per azioni a partecipazione pubblica
maggioritaria la scelta del socio privato deve essere
effettuata per mezzo di una selezione ad evidenza pubblica in
cui siano rispettati i parametri del confronto concorrenziale
e sia garantita la parità di accesso fra tutti gli operatori
interessati, purché idonei dal punto di vista tecnico,
finanziario e gestionale.
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