| (Convenzione regolatrice del servizio).
1. La convenzione di regolamentazione del servizio deve
essere sottoscritta fra l'ente locale capofila dell'ambito
territoriale ottimale ed il soggetto affidatario,
contestualmente all'affidamento del servizio, secondo lo
schema standard predisposto dall'Agenzia.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve in ogni caso
regolare i seguenti aspetti:
a) il piano dettagliato degli investimenti, o
contratto di programma, da effettuare nel periodo di
affidamento del servizio, con specifica indicazione delle
eventuali risorse pubbliche ad esso destinate;
b) il piano tariffario, nei limiti della
competenza locale, con specifica indicazione delle
agevolazioni tariffarie previste per finalità sociali o di
servizio e delle modalità di copertura di esse;
c) gli standard di servizi previsti,
comprensivi degli obblighi manutentivi della rete e degli
impianti;
d) i canoni di concessione o subconcessione d'uso
delle infrastrutture tecniche non di proprietà del
concessionario, che quest'ultimo deve corrispondere.
3. Nel caso di servizi gestiti con regime autorizzativo,
l'atto di autorizzazione:
a) riporta gli standard minimi richiesti per
l'erogazione del servizio;
b) indica l'eventuale canone da corrispondere per
l'utilizzo di infrastrutture demaniali o di soggetti terzi;
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c) stabilisce le tariffe minime applicabili dal
gestore, qualora la normativa attribuisca tale potere agli
enti locali;
d) contiene ogni altra disposizione tecnica o
economica che il gestore deve rispettare.
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