| (Scadenza degli affidamenti diretti).
1. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) cessano d'ufficio le gestioni degli SPEL
affidate direttamente dagli enti locali a società controllata
dagli enti medesimi, ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ancorché
trasformata ai sensi dell'articolo 16 della presente legge;
b) cessano d'ufficio le gestioni per conto e
convenzione, o equivalenti, affidate da altri enti locali a
società di cui alla lettera a);
c) cessano d'ufficio le concessioni di SPEL ad
altri soggetti, in corso, decorsi cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non
sussiste una data certa di scadenza o che siano state
prorogate tacitamente dopo la scadenza originaria;
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d) cessano le gestioni in economia dirette degli
enti locali relativamente agli SPEL sottoposti al controllo
dell'Agenzia.
2. Dodici mesi prima della scadenza del termine di cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
enti locali associati nei nuovi ambiti territoriali ottimali
costituiti ai sensi dell'articolo 8 avviano le procedure per
l'affidamento delle concessioni ed il rilascio delle
autorizzazioni ai nuovi soggetti gestori, da individuare
secondo i criteri di cui all'articolo 12. Contestualmente
l'Agenzia può autorizzare gli enti locali di ogni ambito
territoriale ottimale a risolvere anticipatamente eventuali
gestioni in concessione in corso, qualora ciò sia funzionale
per un affidamento del servizio su basi territoriali e
gestionali omogenee. Resta salvo il diritto del concessionario
cessato ad un adeguato preavviso e ad un equo indennizzo per
gli investimenti non ancora ammortizzati.
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