| (Divieto temporaneo di nuove concessioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti locali non possono procedere alla
stipula di ulteriori concessioni per l'erogazione di SPEL,
fino alla piena operatività delle nuove procedure di
affidamento di cui all'articolo 12.
2. Restano ammessi gli affidamenti in conto gestione o
equivalenti, purché di scadenza non superiore ai cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge. E' altresì ammessa la proroga delle concessioni in
scadenza, fino al citato termine.
3. I rapporti di concessione che dovessero essere affidati
in violazione del divieto di cui al comma 1 sono annullabili
su iniziativa dell'Agenzia; in ogni caso essi cessano
d'ufficio al termine del quinquennio transitorio.
| |