| 1. L'articolo 179 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione). La
riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal
giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia
in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di sei anni se si tratta di recidivi, nei
casi previsti dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma
dall'articolo 99.
Il termine è di sette anni se si tratta di delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in
cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia
agricola o ad una casa di lavoro.
Il termine è ridotto ad un anno se la pena inflitta non è
superiore a tre anni di detenzione ed il condannato ha
usufruito dei benefìci previsti dall'articolo 656, comma 5,
del codice di procedura penale.
La riabilitazione non può essere concessa quando il
condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne
che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero
di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti
dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità
di adempierle".
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