| 1. L'articolo 683 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 683 (Riabilitazione) - 1. Il tribunale di
sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla
riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da
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giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti.
Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata
disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
2. Nella richiesta di riabilitazione sono indicati
gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle
condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il
tribunale provvede ad acquisire d'ufficio la documentazione
necessaria, facendone richiesta agli uffici competenti entro
quarantotto ore dal ricevimento della richiesta di
riabilitazione. Gli uffici competenti devono rilasciare i
documenti e le informazioni entro il termine perentorio di
venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
tribunale di sorveglianza. Il tribunale di sorveglianza deve
decidere sulla riabilitazione nel termine perentorio di trenta
giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del
requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta
prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto
irrevocabile il provvedimento di rigetto".
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