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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60472
DDL5049-0002
Progetto di legge Camera n. 5049 - testo presentato - (DDL13-5049)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5049. TESTIPDL
...C5049.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5049 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'istituzione delle case da gioco
  in Italia è avvenuta mediante una serie di provvedimenti
  legislativi che, recando una deroga alle norme incriminatrici
  generali del codice penale, hanno, di volta in volta,
  riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di
  autorizzare l'apertura di case da gioco in singoli comuni.
     Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione
  legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile
  1924, n. 636, che non fu però mai convertito in legge.
     Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto
  a superare il citato regime restrittivo, in virtù del quale
  sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia:  Venezia,
  San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.  A questo
  proposito è interessante segnalare la procedura adottata dalla
  Valle d'Aosta per l'istituzione della casa da gioco di Saint
  Vincent, alla quale si è provveduto con decreto del presidente
  del consiglio della regione, recante la data del 3 aprile
  1946, adottato in esecuzione del decreto legislativo
  luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con il quale alla
  Valle d'Aosta era stata data competenza amministrativa nelle
  iniziative in materia turistica, di vigilanza alberghiera, di
  tutela del paesaggio e di vigilanza sulla conservazione delle
  antichità e delle opere artistiche.  L'adozione di tale
  procedimento aveva creato qualche perplessità circa la sua
  legittimità, poiché non esisteva una normativa di rango
  legislativo che autorizzasse l'istituzione della casa da gioco
 
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  valdostana.  Tali dubbi non sono stati del tutto fugati neanche
  in seguito alla costituzione della Valle d'Aosta in regione
  autonoma a statuto speciale.  Infatti, l'attribuzione agli
  organi regionali da parte delle norme statutarie di una
  competenza legislativa esclusiva in materia
  turistico-alberghiera non può considerarsi comprensiva della
  facoltà di derogare alle norme del codice penale che vietano
  il gioco d'azzardo, essendo la materia penale riservata alla
  legge statale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.
     Le riserve espresse sull'argomento sono state risolte in
  senso negativo dalla giurisprudenza che ha rilevato come il
  potere legislativo statale sia più volte intervenuto con
  provvedimenti di non equivoca interpretazione, dai quali si
  deduce l'implicito riconoscimento della liceità dell'attività
  del  casinò  di Saint Vincent.  Su questo punto va
  segnalata la sentenza n. 152 del 23 maggio 1985 della Corte
  costituzionale che sottolinea la necessità di una legislazione
  organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra
  l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli
  altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle
  case da gioco autorizzate, realizzando altresì una
  "perequazione" dal punto di vista della distribuzione dei
  proventi.
     Se si procedesse ad un confronto con gli altri Paesi
  europei, risulterebbe evidente la disparità sia nel numero,
  sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare
  al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace.
     Riteniamo che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha
  incentivato e sviluppato centri turistici medio-piccoli, ogni
  singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni
  ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco,
  debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe
  tanto un riequilibro territoriale, quanto maggiori possibilità
  di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto
  ai centri turistici più congestionati.  Sarebbe, anzi,
  auspicabile l'approvazione rapida di una legge organica che
  legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio
  del gioco d'azzardo.
     E' superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino
  è una delle principali attività della criminalità organizzata
  quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di
  denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi
  rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna
  garanzia.
     D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno
  impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano
  dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato
  dai  mass-media  l'accesso al "guadagno facile"; né deve
  scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano
  ricavare benefìci per il gioco dei cittadini, visto che, da
  sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a schede, i
  cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che
  tale tendenza ha, con il passare degli anni, subìto
  un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il
  proliferare di nuove lotterie nazionali.
     La valenza turistica e le ricadute occupazionali che, di
  regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco,
  assumono un notevole rilievo per l'area territoriale che
  insiste sul comune di Ponte di Legno, la quale, sotto il
  profilo economico, a causa delle limitate prospettive
  industriali e della stessa attività artigianale, attraversa
  una fase critica.
     L'apertura di una casa da gioco a Ponte di Legno aprirebbe
  nuovi orizzonti anche sotto questo profilo, offrendo la
  possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero e
  in quello delle opere pubbliche e divenendo volano per lo
  sviluppo della Valle Camonica.
     La stazione turistica di Ponte di Legno si trova ad una
  distanza conveniente dal capoluogo regionale, con il quale
  sarà ben collegata, tramite autostrada e strada in
  collegamento veloce il cui completamento è previsto per il
  2000.  Sono inoltre presenti nella zona limitrofa risorse
  turistiche, quali stazioni termali e luoghi di enorme
  interesse culturale anche internazionale (incisioni rupestri).
  Il turismo può comunque essere incentivato da ulteriori
  strutture come quella in trattazione, risolvendo anche in
  parte i già gravi problemi occupazionali dell'area.  La
 
                               Pag. 3
 
  realizzazione di una casa da gioco garantirebbe, inoltre, la
  stabilità di molti posti di lavoro che a tutt'oggi risultano
  per la maggior parte stagionali.
     Va infine, sottolineato che, oltre a stimolare flussi
  turistici "ricchi", l'autorizzazione delle suddette case da
  gioco consente di reperire risorse che gli enti locali
  interessati possono destinare ad investimenti in strutture di
  pubblica utilità; per questi motivi e quelli precedentemente
  elencati chiediamo di esaminare ed approvare celermente la
  presente proposta di legge.
 
DATA=980630 FASCID=DDL13-5049 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5049 TOTPAG=0007 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0003 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=504900 00 FASCIDC=13DDL5049 SORTNAV=0504900 000 00000 ZZDDLC5049 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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