| 1. Il presidente della giunta della regione Lombardia, con
proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione
della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e
l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa
da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i
minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione,
degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro
attività di servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
gioco con le slot-machines;
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c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari opportune cautele per assicurare
la correttezza della gestione amministrativa e il controllo
delle risultanze della gestione da parte degli organi
competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che il concessionario ed il personale
addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare
versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i
relativi controlli; la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee
alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle
attività che vi si svolgono.
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