| 1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il
50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze
attive fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai
vincitori.
2. Il gestore deve provvedere a tutte le spese ed agli
oneri relativi alla gestione; deve osservare gli impegni
assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione
nel relativo capitolato; provvede altresì alla formazione
professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri
lavoratori subordinati.
3. Il gestore è vincolato al segreto professionale,
esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.
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4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta
estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché
effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro
identificazione, in deroga alle disposizioni vigenti in
materia. A tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni
civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma,
del codice civile.
5. Il gestore deve acconsentire ai controlli effettuati
dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla
convenzione. I controllori non possono in alcun caso
interferire con scelte operative di natura strettamente
tecnica, ma limitarsi a fare rapporto ai propri superiori.
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