| 1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di
cui all'articolo 4, devono essere ripartite nel seguente
modo:
a) il 30 per cento al comune dove ha sede la casa
da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di
destinarle ad attività promozionali e strutture di tipo
turistico altamente qualificate;
b) il 60 per cento alla provincia di Brescia che
ne destina l'importo alla promozione turistica nel territorio
della comunità montana di Valle Camonica;
c) il 10 per cento alla regione Lombardia, che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 è effettuato dal comune di Ponte di
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Legno ogni anno entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio da parte delle autorità di controllo.
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