| 1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia,
in caso di violazione delle disposizioni della presente legge
o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso
di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può
disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata
sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli
agenti o funzionari preposti i locali della casa da gioco sono
considerati pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai
cittadini residenti nel comune di Ponte di Legno o in comuni
ubicati a meno di venti chilometri dallo stesso.
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