| 1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 si applica la
disposizione di cui al n. 6 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995.
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