| 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a
suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico,
secondo le norme stabilite dalla legge.
L'elezione ha luogo sulla base di candidature proposte da
cinquecentomila elettori.
Qualora il numero delle candidature regolarmente
presentate sia superiore a due, in ciascuna regione ha luogo,
alla data stabilita dalla giunta regionale e comunque entro
quaranta giorni dalla conclusione della verifica delle
candidature, un turno di elezioni primarie a suffragio
universale e diretto, al quale partecipano i candidati
ammessi. I due candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti su base nazionale partecipano all'elezione del
Presidente della Repubblica.
E' eletto Presidente della Repubblica il candidato che
abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente
espressi".
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