| 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per
quattro anni e può essere rieletto una sola volta; il medesimo
limite si applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le
funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro
Presidente.
Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati fissa la data della elezione, che
deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data di
indizione.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro
trenta giorni dalla proclamazione. Nel frattempo, ove
necessario, sono prorogati i poteri del precedente".
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