| 1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle,
sono esercitate dal Vice Presidente della Repubblica, che è
eletto contestualmente al Presidente per quattro anni, secondo
le norme stabilite dalla legge.
In caso di impedimento permanente, di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente
ne assume le funzioni e le esercita sino alla scadenza del
mandato.
Qualora anche il Vice Presidente sia nell'impossibilità di
svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino
alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera
dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti".
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