| 1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica rappresenta
l'unità nazionale ed è il Capo del Governo.
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Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile.
Nomina i Ministri dopo aver acquisito il parere della
Camera dei deputati, ne promuove e coordina l'attività e può
revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera
stessa.
Presenta alla Camera dei deputati i disegni di legge.
Promulga le leggi ed emana i regolamenti.
Può inviare messaggi alle Camere su questioni urgenti e le
informa sull'attuazione delle leggi.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato della
Repubblica, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi
previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.
Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali,
ratifica i trattati previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
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