| 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può essere
messo in stato di accusa dalla Camera dei deputati, a
maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto
tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione. Le
stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo
procedimento, nei confronti del Vice Presidente".
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