| 1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 89. - Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al
Parlamento in seduta comune. Il giuramento è prestato, con le
medesime modalità, dal Vice Presidente e dal Presidente
supplente nel momento in cui subentrano nell'esercizio delle
funzioni presidenziali".
| |