| 1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 91. - L'attuazione e l'esecuzione delle leggi
nonché la disciplina delle materie di competenza dello Stato
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non riservate alla legge spettano ai regolamenti del
Governo.
Le materie non coperte da riserva assoluta di legge sono
disciplinate da regolamenti, nel rispetto dei princìpi
desumibili dalla legge.
Il Presidente della Repubblica, nel corso dell'esame
parlamentare dei disegni di legge, può proporre ricorso alla
Corte costituzionale per motivi di competenza, secondo le
modalità e con gli effetti stabiliti da una legge
costituzionale.
La legge determina il procedimento di formazione e la
pubblicità dei regolamenti".
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