| 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - I Ministri, anche se cessati dalla carica,
sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale".
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