| 1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 70- bis. - La funzione legislativa nelle
materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei
modi previsti dal presente articolo.
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Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono
trasmesse al Senato della Repubblica.
Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della
deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi
componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata
dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In
tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione
definitiva della Camera dei deputati.
Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi
costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di
coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che
stabiliscono i principi e gli indirizzi per la legislazione
regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle
Regioni".
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