| 1. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione è
sostituito dai seguenti:
"Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, la
Camera dei deputati delibera su un disegno di legge entro un
termine dato.
Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme
i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli,
riservando alla Camera dei deputati l'approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni".
2. Al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione le
parole: "di delegazione legislativa," sono soppresse.
Pag. 13
3. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono
abrogati.
| |