| 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può chiedere alla Camera dei deputati con
messaggio motivato, una nuova deliberazione.
Se la Camera dei deputati, a maggioranza dei tre quinti
dei propri componenti, approva nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata. Qualora la richiesta riguardi leggi
per le quali la Costituzione prevede la deliberazione da parte
delle due Camere, la promulgazione è subordinata ad una nuova
deliberazione di entrambe le Camere".
| |