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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60501
DDL5050-0021
Progetto di legge Camera n. 5050 - testo presentato - (DDL13-5050)
(suddiviso in 38 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C5050. TESTIPDL
...C5050.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5050 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
     "Art.  81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di
  previsione, pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo
  presentati dal Presidente della Repubblica.
     Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
  stabilire nuovi tributi e nuove spese.
     I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate
  correnti e le spese correnti.  Il totale delle altre spese,
  nonché delle entrate di natura fiscale, non può aumentare ad
 
                              Pag. 14
 
  un tasso maggiore del prodotto interno lordo.  Le Camere
  fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio prima
  dell'inizio dell'esame dello stesso.
     Il bilancio non può essere approvato prima dei disegni di
  legge in materia di finanza pubblica presentati dal Presidente
  della Repubblica contestualmente al bilancio stesso.
     Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori
  entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli
  esercizi compresi nel bilancio pluriennale e comunque
  all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi necessari
  per farvi fronte.  A tal fine, nel rispetto dei vincoli
  costituzionali di bilancio, la legge può stabilire la
  riduzione di altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori
  imposte.  Il ricorso all'indebitamento oltre i limiti predetti
  deve comunque essere approvato da ciascuna Camera a
  maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
     Il Presidente della Repubblica, nel corso dell'esame
  parlamentare dei disegni di legge, può opporsi
  all'approvazione di disposizioni che importino variazioni di
  spesa o di entrata; ciascuna Camera può tuttavia approvare
  nuovamente tali disposizioni a maggioranza dei tre quinti dei
  propri componenti.
     L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti
  del settore pubblico deve garantire il rispetto del divieto di
  disavanzo tra le entrate e le spese correnti.
     L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
  autorizzato se non per legge e per periodi non superiori
  complessivamente a sei mesi, nel corso di ognuno dei quali
  possono effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo di
  quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno
  precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire
  il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese
  correnti.
     La Corte dei Conti può sollevare la questione di
  costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata
  in vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal
 
                              Pag. 15
 
  presente articolo, secondo le modalità e con gli effetti
  stabiliti da una legge costituzionale.
     Le norme per l'attuazione del presente articolo sono
  stabilite con legge, le cui disposizioni non possono essere
  abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di
  variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di
  entrata".
 
DATA=980630 FASCID=DDL13-5050 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5050 TOTPAG=0021 TOTDOC=0038 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=024 PAGFIN=0015 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=505000 00 FASCIDC=13DDL5050 SORTNAV=0505000 000 00000 ZZDDLC5050 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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