| 1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di
previsione, pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo
presentati dal Presidente della Repubblica.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate
correnti e le spese correnti. Il totale delle altre spese,
nonché delle entrate di natura fiscale, non può aumentare ad
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un tasso maggiore del prodotto interno lordo. Le Camere
fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio prima
dell'inizio dell'esame dello stesso.
Il bilancio non può essere approvato prima dei disegni di
legge in materia di finanza pubblica presentati dal Presidente
della Repubblica contestualmente al bilancio stesso.
Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori
entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale e comunque
all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi necessari
per farvi fronte. A tal fine, nel rispetto dei vincoli
costituzionali di bilancio, la legge può stabilire la
riduzione di altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori
imposte. Il ricorso all'indebitamento oltre i limiti predetti
deve comunque essere approvato da ciascuna Camera a
maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
Il Presidente della Repubblica, nel corso dell'esame
parlamentare dei disegni di legge, può opporsi
all'approvazione di disposizioni che importino variazioni di
spesa o di entrata; ciascuna Camera può tuttavia approvare
nuovamente tali disposizioni a maggioranza dei tre quinti dei
propri componenti.
L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti
del settore pubblico deve garantire il rispetto del divieto di
disavanzo tra le entrate e le spese correnti.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
autorizzato se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a sei mesi, nel corso di ognuno dei quali
possono effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo di
quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno
precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire
il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese
correnti.
La Corte dei Conti può sollevare la questione di
costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata
in vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal
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presente articolo, secondo le modalità e con gli effetti
stabiliti da una legge costituzionale.
Le norme per l'attuazione del presente articolo sono
stabilite con legge, le cui disposizioni non possono essere
abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di
variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di
entrata".
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