| 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni.
E' riservata allo Stato la potestà legislativa nelle
seguenti materie:
politica estera, commercio con l'estero e relazioni
internazionali;
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difesa e impiego delle forze armate;
sicurezza pubblica e misure di prevenzione;
ordinamento giudiziario;
ordinamento della giustizia civile, penale,
amministrativa e contabile;
cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli
stranieri;
contabilità dello Stato, moneta, tributi erariali,
attività finanziarie e governo del credito, salve le funzioni
in materia di credito locale attribuite alle regioni con legge
costituzionale;
ordinamento delle professioni;
grandi calamità naturali;
livelli minimi inderogabili a tutela della salute
pubblica e dell'ambiente;
tutela del patrimonio storico e artistico di interesse
nazionale;
parchi sovraregionali;
trasporti e comunicazioni sovraregionali;
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
poste e telecomunicazioni;
ricerca scientifica e tecnologica di rilievo
nazionale;
ordinamento e programmazione generale dell'istruzione
superiore;
informazione radiotelevisiva sovraregionale;
tutela del lavoro e istituti previdenziali obbligatori
di carattere generale;
tutela della concorrenza;
lavori pubblici strettamente funzionali alle competenze
riservate allo Stato;
statistica nazionale;
pesi e misure, determinazione del tempo;
ordinamenti sportivi di interesse nazionale;
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altre materie individuate con legge costituzionale.
Nelle altre materie la potestà legislativa è esercitata
dalle Regioni negli ambiti e nei limiti previsti per ciascuna
Regione dalla legge costituzionale che disciplina le forme
specifiche della rispettiva autonomia".
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