| 1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 116. - La legge costituzionale attribuisce a
ciascuna Regione, su iniziativa della medesima e secondo i
princìpi della Costituzione, gli ambiti e le forme specifiche
della rispettiva autonomia.
Le particolari condizioni etniche, culturali e
linguistiche delle popolazioni sono tutelate dall'ordinamento
della Regione, nel rispetto delle norme costituzionali e dei
trattati internazionali sottoscritti dallo Stato".
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