| 1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 118. - Spettano ai Comuni, alle Province ed alle
Regioni le funzioni amministrative per le materie non
riservate alla competenza legislativa dello Stato.
Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e
delle Regioni sono determinate sulla base dei princìpi
stabiliti da leggi generali dello Stato secondo criteri di
autonomia e di sussidiarietà.
I Comuni, le Province e le Regioni esercitano le funzioni
amministrative nell'osservanza dei regolamenti locali e delle
leggi regionali.
Le funzioni amministrative decentrate nelle materie di
competenza legislativa dello Stato sono esercitate attraverso
le amministrazioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni,
ad eccezione di quelle relative alla giustizia, alla difesa,
alla sicurezza pubblica, alla finanza ed ai servizi pubblici
svolti dallo Stato.
Possono essere istituiti uffici decentrati
dell'amministrazione statale per l'esercizio, nell'ambito
delle singole Regioni, di altre funzioni che la legge
costituzionale sull'autonomia di ciascuna Regione non abbia ad
esse attribuito".
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