| 1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 127. - La legge approvata dal Consiglio regionale
è promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima
di trenta giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è
dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo lo
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore della legge
stessa non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli
di altre Regioni, promuove, entro trenta giorni dalla
comunicazione della legge stessa, la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio,
la Corte decide di chi sia la competenza. La proposizione del
ricorso sospende l'efficacia della legge impugnata".
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