| (Oggetto e finalità).
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in
materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i
principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere,
individuate dai rispettivi statuti.
2. Le manifestazioni fieristiche, come definite
all'articolo 2, sono considerate attività di interesse
pubblico in quanto preordinate alla promozione dello sviluppo
economico ed alla valorizzazione dei sistemi produttivi, allo
sviluppo del commercio estero, della cooperazione
internazionale e della attività promozionale all'estero di
rilievo nazionale, nonché alla promozione del progresso
tecnico, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997,
n.59.
3. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59, in materia di
fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
| |