| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "manifestazioni fieristiche", le attività
commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto
privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la
promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in
idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a
visitatori generici e ad operatori professionali del settore o
dei settori economici coinvolti;
b) "espositori", quanti partecipano alla rassegna
per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano
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essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni
operanti nei settori economici oggetto delle attività
fieristiche o i loro rappresentanti;
c) "visitatori", coloro che accedono alle attività
fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori
professionali del settore o dei settori economici oggetto
della rassegna;
d) "quartieri fieristici", le aree appositamente
attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni
fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione
urbanistica territoriale;
e) "organizzatori di manifestazioni", i soggetti
pubblici e privati che esercitano attività di progettazione,
realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.
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