| (Tipologie delle manifestazioni fieristiche).
1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche
disciplinate dalla presente legge le seguenti tipologie:
a) fiere generali, senza limitazione merceologica,
aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed
all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni
e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate ad uno o più
settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate
agli operatori professionali, dirette alla presentazione e
alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con
contrattazione solo su campione e con possibile accesso del
pubblico in qualità di visitatore;
c) mostre-convegno, aperte al pubblico
indifferenziato o ad operatori professionali, aventi fini di
promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di
ogni diretta finalità commerciale;
d) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori
merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico
indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla
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promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti, con
consegna differita al termine della manifestazione.
2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla
Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi
il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo
internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978,
n.314.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente
legge:
a) le esposizioni permanenti di beni e servizi
realizzate a scopo promozionale da un singolo produttore e
rivolte alla clien-tela;
b) le esposizioni, a scopo promozionale o di
vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni
culturali;
c) le attività di vendita di beni e servizi
disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul
commercio al dettaglio in aree pubbliche.
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