| (Autorizzazione allo svolgimento
delle attività fieristiche).
1. L'esercizio delle attività di organizzazione di
manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici
e privati, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei
principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente
legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e
privati degli altri Paesi dell'Unione europea che siano
legittimati ad esercitare tali attività nello Stato di
appartenenza possono esercitare l'attività di organizzazione
di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto di quanto
previsto dalla presente legge o dalle leggi regionali o dalle
leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale
è di competenza delle regioni, sentito il comune interessato;
per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale
l'autorizzazione allo svolgimento è di competenza dei comuni
ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio
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delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le
modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il
procedimento di autorizzazione delle manifestazioni
fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a
ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:
a) il soggetto richiedente sia legittimato ad
organizzare la manifestazione e sia in possesso di capacità
tecniche, organizzative ed economiche adeguate. Per quanto
concerne le manifestazioni fieristiche nazionali ed
internazionali deve essere esercitata l'attività da almeno due
anni in analogo settore merceologico;
b) il quartiere espositivo sia idoneo per gli
aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilità degli
impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i
requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione,
anche con riferimento alla qualifica della stessa;
c) le modalità di organizzazione siano atte a
garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili,
condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori
interessati e qualificati per l'iniziativa;
d) le quote di partecipazione poste
dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a
criteri di trasparenza.
4. Le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla
presente legge non sono assoggettate all'imposta sugli
spettacoli e trattenimenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640.
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