| (Qualificazione delle manifestazioni
fieristiche).
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di
rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in
relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei
settori economici cui la manifestazione è rivolta, al
programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza
degli espositori e dei visitatori.
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2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di
competenza:
a) del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di
cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale;
b) delle regioni e delle province autonome,
sentiti i comuni interessati, per la qualifica di
manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o
regionale;
c) dei comuni, per la qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza locale.
3. E' fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni
fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di
avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di
revisori contabili iscritta nell'apposito albo della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
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