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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60525
DDL5051-0007
Progetto di legge Camera n. 5051 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5051)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5051. TESTIPDL
...C5051.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5051 ZZ13 ZZPD ZZTR
           (Calendario annuale delle manifestazioni
                        fieristiche).
     1.  Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo
  svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza
  internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
  Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il
  calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di
  rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  entro il 30 ottobre dell'anno
  precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi.
  In sede di formazione del calendario il Ministero provvede
  alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra
  manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale
  nello stesso settore merceologico.
     2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a
  quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi
  delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
 
                               Pag. 7
 
  nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle
  categorie e dei settori merceologici interessati e delle date
  di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita
  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
  verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche
  avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2
  dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le
  opportune intese entro il 30 giugno.  Qualora tali intese non
  siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via
  sostitutiva la situazione di difformità e comunica le
  decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome
  interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario
  nazionale.
     3.  Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di
  rilevanza internazionale e nazionale non inserite nel
  calendario di cui al comma 1.
     4.  Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per
  le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono
  con cadenze superiori all'anno.
 
DATA=980701 FASCID=DDL13-5051 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5051 TOTPAG=0012 TOTDOC=0013 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=019 PAGFIN=0007 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=505100 00 FASCIDC=13DDL5051 SORTNAV=0505100 000 00000 ZZDDLC5051 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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