| (Calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche).
1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo
svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il
calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi.
In sede di formazione del calendario il Ministero provvede
alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra
manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale
nello stesso settore merceologico.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a
quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi
delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
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nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle
categorie e dei settori merceologici interessati e delle date
di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche
avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le
opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non
siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via
sostitutiva la situazione di difformità e comunica le
decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome
interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario
nazionale.
3. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di
rilevanza internazionale e nazionale non inserite nel
calendario di cui al comma 1.
4. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per
le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono
con cadenze superiori all'anno.
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