| (Comitato tecnico-consultivo).
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo
per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto
dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e
dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed è composto da:
a) sei rappresentanti designati dalle
organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del
commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, della
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cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a
livello nazionale, esperti della materia;
b) cinque rappresentanti designati
dall'Associazione degli enti fieristici ita-liani;
c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari
esteri, per le politiche agricole e del commercio con
l'estero;
d) un rappresentante designato dal-l'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE);
e) tre rappresentanti designati degli organismi
associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere
espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria
e dell'artigianato e del settore della distribuzione;
f) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni
e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è
nominato, con le stesse modalità, un supplente. Sia i
componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attività
a titolo gratuito.
4. Il Comitato esprime parere obbliga-torio:
a) sull'attribuzione della qualifica di fiera
internazionale;
b) sull'idoneità dei quartieri fieristici che
ospitano le manifestazioni con qualifica internazionale quando
il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi
permanenti;
c) sulla formazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali
e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o
affini;
d) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle
sue successive modificazioni.
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5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo
statistico delle manifestazioni con qualifica di
internazionale.
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