| (Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di
cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) a stabilire, per le regioni a statuto
ordinario, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo
4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di
manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il
relativo procedimento;
b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri
generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti
alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini
del riconoscimento da parte delle regioni a statuto ordinario
della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;
c) a definire i requisiti minimi di servizi delle
sedi espositive per lo svolgimento di manifestazioni
fieristiche internazionali e nazionali, così come previsto
all'articolo 4, comma 3, lettera b);
d) ad individuare i criteri cui devono attenersi
le regioni a statuto ordinario nella concessione dei nulla
osta di cui all'articolo 9 per la realizzazione dei quartieri
destinati a manifestazioni fieristiche internazionali e
nazionali in rapporto al numero degli abitanti rispettivamente
a livello regionale e provinciale;
e) a stabilire le sanzioni amministrative di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 11.
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2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono
fissati:
a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche
solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a
disciplinare eventuali deroghe;
b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni
fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o
affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre
che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale,
anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a
disciplinare eventuali deroghe.
3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche
la creazione di un idoneo sistema di controllo e
certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e
nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla
conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni
competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli
utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità
da parte dei soggetti organizzatori.
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