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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60527
DDL5051-0009
Progetto di legge Camera n. 5051 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5051)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C5051. TESTIPDL
...C5051.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5051 ZZ13 ZZPD ZZTR
                 (Regolamento di attuazione).
     1.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di
  cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
  dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
  provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro
  180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge:
         a)  a stabilire, per le regioni a statuto
  ordinario, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo
  4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di
  manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il
  relativo procedimento;
         b)  ad individuare, sempre sulla base dei criteri
  generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti
  alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini
  del riconoscimento da parte delle regioni a statuto ordinario
  della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;
         c)  a definire i requisiti minimi di servizi delle
  sedi espositive per lo svolgimento di manifestazioni
  fieristiche internazionali e nazionali, così come previsto
  all'articolo 4, comma 3, lettera  b);
         d)  ad individuare i criteri cui devono attenersi
  le regioni a statuto ordinario nella concessione dei nulla
  osta di cui all'articolo 9 per la realizzazione dei quartieri
  destinati a manifestazioni fieristiche internazionali e
  nazionali in rapporto al numero degli abitanti rispettivamente
  a livello regionale e provinciale;
         e)  a stabilire le sanzioni amministrative di cui
  ai commi 3 e 4 dell'articolo 11.
 
                              Pag. 10
 
     2.  Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono
  fissati:
         a)  i criteri atti ad evitare che manifestazioni
  fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche
  solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con
  manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a
  disciplinare eventuali deroghe;
         b)  i criteri atti ad evitare che manifestazioni
  fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o
  affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre
  che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale,
  anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a
  disciplinare eventuali deroghe.
     3.  Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche
  la creazione di un idoneo sistema di controllo e
  certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e
  nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla
  conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni
  competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli
  utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità
  da parte dei soggetti organizzatori.
 
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