| (Quartieri fieristici).
1. Ai fini dell'armonizzazione delle attività
amministrative afferenti al settore fieristico sul territorio
nazionale, le regioni, fermo restando quanto disposto dagli
strumenti urbanistici in essere, assoggettano ad apposito
nulla osta regionale la realizzazione di nuovi quartieri
fieristici permanenti aventi superficie espositiva netta
superiore ai diecimila metri quadrati.
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