| (Riordino degli enti fieristici).
1. Le regioni possono disciplinare il riordino degli enti
fieristici costituiti e riconosciuti prima della data di
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entrata in vigore della presente legge e soggetti alla loro
vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per
azioni o a responsabilità limitata.
2. Agli atti di trasformazione previsti dal presente
articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si
applicano in misura fissa.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere mutui agli enti fieristici per interventi di
ampliamento, di ristrutturazione e di ammodernamento, con
esclusione della sola manutenzione ordinaria dei beni immobili
strumentali all'attività fieristica, posseduti da detti enti
anche a titolo di concessione o con contratto di locazione
finanziaria.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sono stabilite le modalità di attuazione del comma 3 del
presente articolo.
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