| (Sanzioni).
1. Le attività fieristiche devono svolgersi secondo le
modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione e
qualifica.
2. In caso di organizzazione o svolgimento senza
autorizzazione, la regione competente per territorio assume i
provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la
chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del
provvedimento al prefetto territorialmente competente perché
disponga l'esecuzione coattiva. La regione prevede altresì nei
confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una
sanzione amministrativa con il pagamento di una somma
rapportata alla superficie espositiva eventualmente utilizzata
e l'impossibilità per gli stessi di proporre istanza,
direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.
3. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle
autorizzate ovvero attinenti a qualifica superiore a quella
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riconosciuta, l'amministrazione competente per l'attribuzione
della qualifica superiore a quella riconosciuta prevede
l'applicazione di una sanzione amministrativa con pagamento di
una somma rapportata al fatturato della manifestazione e
l'impossibilità per i soggetti organizzatori di proporre
istanza, direttamente o indirettamente, nei due anni
successivi.
4. In caso di violazioni delle disposizioni relative al
controllo e alla certificazione dei dati, nonché alla
correttezza e veridicità dell'informazione e pubblicità degli
stessi agli utenti da parte dei soggetti organizzatori delle
manifestazioni iscritte nel calendario nazionale, sono
applicate le sanzioni amministrative previste dal regolamento
di cui all'articolo 8.
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