| (Disposizioni transitorie e finali).
1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934,
n.454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n.390, ed ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare in contrasto con la presente legge.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a
modificare le disposizioni legislative ed amministrative
regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed
ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
3. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo
svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica
alle manifestazione fieristiche, già iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere
regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del
termine per la presentazione della relativa domanda.
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