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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60533
DDL5051-0002
Relazione Camera n. 5051-A (DDL13-5051-A)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5051A, C337A, C1730A, C2006A, C2573A, C2786A, C4692A. TESTIPDL
...C5051A, C337A, C1730A, C2006A, C2573A, C2786A, C4692A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5051A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi!
     Dopo l'approvazione del Senato giunge all'esame
  dell'Assemblea della Camera dei deputati la proposta di legge
  C. 5051, legge quadro sul sistema fieristico.  La proposta,
  composta da 13 articoli, è attesa da lungo tempo dall'intero
  settore fieristico, che a tutt'oggi è regolato da una
  normativa non organica e risalente anche ad anni ormai
  lontani, quando l'attività espositiva aveva caratteristiche ed
  esigenze molto diverse da quelle di oggi.
     Nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 117
  della Costituzione - che assegna alle regioni la competenza
  per il settore ed allo Stato il compito di definire un quadro
  di riferimento comune all'intero Paese e che quindi richiede,
  per il completo riassetto del settore, una ulteriore fase
  legislativa a livello regionale - la discussione e
  l'approvazione della legge quadro costituiscono, dunque, un
  evento atteso ed importante per l'ulteriore sviluppo del
  sistema fieristico italiano che in tanti anni di attività ha,
  peraltro, saputo costruirsi, in Europa e nel mondo, un posto
  di assoluto prestigio, pur presentando negli ultimi anni
  qualche preoccupante segno di debolezza.
  Alcuni dati sul settore fieristico in Italia.
     A supporto di queste valutazioni vale la pena ricordare
  che, in base alle rilevazioni del Comitato fiere industria,
  nel 1999 si è registrato un incremento di espositori del 7 per
  cento e di visitatori del 2 per cento.  Il fatturato ha
  superato i 1.500 miliardi con un indotto di oltre 8 mila
  miliardi di lire.  Nel 1999 la fiera di Milano ha registrato un
  fatturato di 262 miliardi, Bologna di 94, Verona di 80, Rimini
  di 41,5, Bari di 40.
     Gli spazi espositivi affittati, pari a 1,3 milioni di
  metri quadrati, registrano un incremento annuo del 7 per
  cento.  Nella graduatoria della capacità espositiva e delle
  superfici vendute dei principali quartieri fieristici europei
  Milano si colloca al secondo posto, dietro Hannover, come
  superficie espositiva lorda (365 mila metri quadrati), ma
  nettamente al primo posto davanti a Dusseldorf, Francoforte e
  Hannover come ammontare di superfici vendute (1 milione 538
  mila metri quadrati).
     Peraltro la percentuale di espositori stranieri è soltanto
  dell'8 per cento sul totale, con livelli ancora più esigui
  nelle fiere minori del centro-sud.  Nei primi sei mesi del 1999
  il tasso di internazionalizzazione è ulteriormente diminuito,
  del 2,6 per cento per le manifestazioni annue e, soprattutto,
  del 46,7 per cento per le manifestazioni pluriennali.  Pur se
  le manifestazioni internazionali hanno registrato un
  incremento (più 2,6 per cento) rispetto allo stesso periodo
  del 1998, l'ammontare di visitatori totali, pari a 732 mila,
  vede una diminuzione del 36,3 per cento.
  La normativa vigente e la Comunicazione della Commissione
  UE.
     La disciplina in materia di ordinamento fieristico trovava
  la sua fonte originaria nel regio decreto legge 29 gennaio
  1934 n. 454  ("Norme per il disciplinamento delle mostre,
  fiere ed esposizioni"),  che si caratterizzava soprattutto
  per il forte accentramento al quale dava luogo.  Con l'entrata
  in vigore dell'ordinamento regionale tale assetto normativo ha
  conosciuto significative modificazioni, a seguito del
  consistente trasferimento di competenze disposto dapprima con
  il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.
  7, e successivamente con il decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
     Dall'interpretazione di queste disposizioni è risultato
  così di spettanza regionale:  a)  il potere di
 
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  riconoscimento della personalità giuridica agli enti
  fieristici e del loro ordinamento;  b)  il potere di
  autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni
  fieristiche.  Sono state invece conservate in capo allo Stato
  le funzioni amministrative concernenti: gli enti fieristici
  internazionali di Milano, Bari e Verona nonché l'attribuzione
  della qualifica di "internazionali" a fiere di nuova
  istituzione; le esposizioni universali; la formazione e la
  tenuta del calendario, sentite le regioni.
     Successivamente con il decreto del Presidente della
  Repubblica 18 aprile 1994, n. 390 (cosiddetto decreto
  Cassese), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della
  legge n. 537/93, sono state introdotte norme di
  semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia.
  Particolare rilevanza assume l'articolo 5 del decreto del
  Presidente della Repubblica, in virtù del quale le regioni
  esercitano la vigilanza sull'attività degli enti fieristici,
  esclusi gli enti fiera di Milano, Bari e Verona, che restano
  sotto la vigilanza del Ministero.  In ogni caso la norma
  garantisce il rispetto dell'autonomia degli enti medesimi ed
  in particolare una gestione ispirata a criteri di efficienza
  ed efficacia.
     E' poi intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 1998,
  n. 112  ("Conferimento di funzioni e compiti alle regioni e
  agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
  marzo 1997, n. 59").  Il provvedimento, adottato in
  attuazione della legge Bassanini, al capo VIII reca
  disposizioni che costituiscono un completamento del processo
  di trasferimento alle regioni di funzioni amministrative in
  materia di fiere e mercati, già realizzato in buona parte con
  il decreto del Presidente della Repubblica 616/77.
     Il controllo sugli enti fieristici esercitato dalle
  regioni viene esteso anche agli enti di Milano, Bari e Verona.
  Conseguentemente passano interamente alle regioni le funzioni
  relative al rilascio delle autorizzazioni alle manifestazioni
  fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e
  regionale.
     Il Capo VIII del decreto (articoli 39-42) individua gli
  ambiti di rispettiva competenza dello Stato e delle regioni in
  materia di fiere e mercati (nonché di attività commerciali).
  In particolare l'articolo 39 procede ad una definizione,
  finora assente sul piano del diritto positivo, dell'attività
  fieristica, che ricomprende le attività non permanenti volte
  alla promozione commerciale, artistica e tecnica attraverso
  l'esposizione, nell'ambito di un unico evento rappresentativo
  dei settori produttivi interessati di beni e servizi da parte
  di una pluralità di espositori.  Sulla base di tale definizione
  gli elementi caratterizzanti l'attività fieristica risultano
  sia di ordine temporale (durata limitata) che spaziale
  (identificazione di un luogo determinato adibito alla
  manifestazione), non disgiunti da una valenza promozionale
  delle manifestazioni fieristiche, che sembra essersi
  accresciuta negli ultimi decenni rispetto a quella
  tradizionale di commercializzazione e di scambio.
     Le funzioni amministrative che residuano in capo allo
  Stato, individuate espressamente dall'articolo 40, riguardano
  essenzialmente le esposizioni universali, il riconoscimento,
  lo svolgimento e il coordinamento (con le regioni) dei tempi
  di svolgimento delle manifestazioni di rilevanza
  internazionale, nonché la pubblicazione del calendario annuale
  delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
  nazionale.
     Tutte le funzioni non espressamente individuate
  dall'articolo 40 si intendono trasferite, ai sensi
  dell'articolo 41, alle regioni e ai comuni.  Tra le funzioni
  trasferite alle regioni, espressamente elencate al comma 2
  dell'articolo, si segnalano in particolare le funzioni
  concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, in
  quanto costituiscono il principale elemento di novità
  introdotta dal presente provvedimento rispetto alla normativa
  vigente.  Ai comuni e alle comunità montane, invece sono
  trasferite le funzioni concernenti il riconoscimento della
  qualifica delle manifestazioni di rilevanza locale e le
  relative autorizzazioni allo svolgimento.
     A livello comunitario attualmente non esistono specifiche
  disposizioni disciplinanti il settore, né, d'altra parte, come
  emerge da una recente  Comunicazione interpretativa sul
 
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  mercato interno per il settore fiere ed esposizioni  (98/C
  143/02), la Commissione UE intende formulare proposte di
  normativa in materia, riconoscendo ai singoli Stati la
  competenza a fissare i requisiti per l'organizzazione delle
  manifestazioni e le relative modalità di partecipazione.
     Va peraltro ricordato che con lettera del 16 aprile 1996,
  notificata al Governo, la Commissione UE ha aperto la
  procedura di infrazione 94/5095  nei confronti
  dell'Italia ai sensi dell'articolo 169 del Trattato in
  relazione alla disciplina del settore fieristico.  La
  Commissione ha infatti ritenuto incompatibile, con i principi
  fondamentali della libertà di stabilimento e della libera
  circolazione dei servizi, sostanzialmente l'intero complesso
  della normativa nazionale e regionale in materia, in
  particolare per quanto riguarda la riserva legale allo
  svolgimento di attività in questo campo solo ad enti pubblici
  appositamente costituiti l'obbligo di esercitare l'attività
  fieristica a titolo esclusivo, senza finalità di lucro e con
  il rispetto di prescrizioni amministrative ritenute eccessive.
  Successivamente, l'iter della procedura di infrazione è
  sostanzialmente rimasto assorbito dalla citata
  Comunicazione interpretativa,  che riassume gli
  orientamenti comunitari rilevanti per la materia.
     Nella  Comunicazione,  la Commissione ribadisce
  l'esigenza della compatibilità delle misure nazionali con i
  principi del diritto comunitario, specie quelli relativi al
  mercato interno, e pertanto, si propone di rendere più chiare
  e trasparenti le norme comunitarie da far rispettare offrendo
  a tutti i soggetti interessati (amministrazioni nazionali e
  operatori economici) uno strumento che delinei il quadro
  giuridico all'interno del quale viene garantito agli operatori
  del settore fieristico l'esercizio delle libertà fondamentali
  previste dalle regole del mercato interno.  In particolare il
  documento, oltre a definire il proprio campo di applicazione
  attraverso l'individuazione di diverse tipologie di
  manifestazioni (grandi fiere commerciali; saloni ed
  esposizioni specializzate, esposizioni minori), illustra i
  principi giuridici fondamentali del mercato interno
  applicabili al settore delle "fiere ed esposizioni", nonché le
  relative implicazioni in materia, in ordine al regime di
  organizzazione e di autorizzazione, all'accesso degli
  espositori e alle condizioni di esposizione.
     Oggetto della  Comunicazione  sono le fiere e le
  esposizioni che costituiscono  "manifestazioni a scopo
  commerciale in cui un gruppo di operatori economici
  collettivamente e temporaneamente espone prodotti, oppure
  offre servizi, che soltanto occasionalmente sono oggetto di
  vendita diretta...".  Dal campo di applicazione sono escluse
  le esposizioni universali, quelle didattiche, scientifiche e
  d'informazione non comportanti operazioni commerciali e i
  mercati di cui alla direttiva 75/369/CEE, riguardante misure
  destinate a favorire l'esercizio della libertà di stabilimento
  e di prestazione di servizi per le attività esercitate in modo
  ambulante.
     Le norme fondamentali del diritto comunitario che si
  applicano al settore fieristico sono quelle contenute negli
  articoli 52, 59 e 30 del Trattato di Roma e riguardano: la
  libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la
  libera circolazione delle merci.  Le norme, che assicurano
  l'esercizio di dette libertà attraverso l'eliminazione delle
  restrizioni nazionali in grado di ostacolarle, si applicano
  con efficacia diretta ad una serie di provvedimenti nazionali
  dettagliatamente elencati al capitolo II, punto 2, della
  Comunicazione.
     L'applicazione dei principi comunitari al settore implica,
  sul piano organizzativo, il diritto degli operatori comunitari
  ad organizzare manifestazioni fieristiche ovunque nell'ambito
  della Comunità.  Ne consegue necessariamente: la soppressione
  di ogni forma di discriminazione nei loro confronti a motivo
  della nazionalità o della residenza; l'inammissibilità di
  normative nazionali che limitino il diritto di organizzare
  fiere ed esposizioni a carattere privato; l'esigenza di un
  quadro normativo nazionale accessibile ed imparziale sul piano
  delle formalità e delle procedure; l'applicazione esclusiva
  agli operatori stabiliti in un altro Stato delle disposizioni
 
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  nazionali che trovano giustificazione in un'esigenza
  imperativa di interesse generale.
     Per quanto riguarda l'accesso alle fiere, l'applicazione
  dei principi comunitari comporta il diritto di tutti gli
  operatori ad un trattamento non discriminatorio su tutto il
  territorio comunitario.  Infine, in materia di condizioni di
  esposizioni essa implica: la non necessaria conformità dei
  prodotti esposti e delle relative etichettature alle normative
  del paese, né la loro omologazione o la constatazione di
  equivalenza; il divieto di adottare provvedimenti che agli
  occhi del pubblico possano togliere pregio al prodotto
  proveniente da un altro Stato membro, di imporre restrizioni
  in base all'origine della merce; nonché di imporre restrizioni
  alle importazioni parallele, ossia alle importazioni
  effettuate al di fuori del circuito ufficiale di distribuzione
  del prodotto.
  Gli obiettivi della proposta di legge.
     Rispetto al quadro legislativo nazionale sopra delineato,
  ai rapporti anche conflittuali che si sono determinati con la
  UE e alla grande trasformazione che sta interessando da tempo
  questo come altri settori, la proposta di legge in discussione
  si pone alcuni obiettivi di fondo che possono così essere
  riassunti:
       1. costruire una quadro legislativo organico per il
  settore e per l'attività legislativa regionale;
       2. recepire positivamente le indicazioni contenute nella
  citata comunicazione della Commissione UE;
       3. porre le basi per il rilancio del settore nel
  contesto competitivo internazionale.
     Il sistema fieristico nazionale ha sempre svolto un
  insieme di attività funzionali alla promozione e allo sviluppo
  dell'industria nazionale ed a sostegno degli scambi
  commerciali interni ed internazionali, attività di grande
  rilevanza per l'economia dell'intero Paese.  La crescita
  continua del settore ed il suo affermarsi anche a livello
  europeo ed internazionale hanno portato il sistema fieristico
  ad assumere una grande importanza anche come settore economico
  in sé, centrato sulla fornitura di servizi alle imprese e
  dotato di una propria dinamica imprenditoriale.  Un settore di
  tutto rispetto sia per l'entità del fatturato prodotto sia per
  le ricadute occupazionali dirette ed indirette, sempre meno
  confinato all'interno di dinamiche economiche territoriali
  locali ed invece sempre più esposto ad una accesa concorrenza
  internazionale.
     Questa proposta di legge si pone dunque certamente
  l'obiettivo di sostenere il ruolo delle manifestazioni
  fieristiche rispetto al contesto complessivo dell'economia
  nazionale, ma anche quello di definire un quadro legislativo e
  normativo che permetta al settore ed agli operatori che ne
  fanno parte di svilupparsi secondo una logica d'impresa e di
  mercato per poter continuare a competere con successo a
  livello innanzitutto europeo e poi internazionale, dove nei
  prossimi anni si giocherà la vera sfida per il sistema
  fieristico nazionale.
     Si tratta di un quadro radicalmente diverso dal passato,
  in cui la risposta del sistema Paese non può né rifugiarsi in
  vecchie logiche protezionistiche o localistiche, comunque
  camuffate, né prescindere dalla creazione di condizioni di
  efficienza e di competitività.
     Questo nuovo scenario non può non incidere sul rapporto
  fra le istituzioni, locali, regionali e nazionali ed il
  settore fieristico.  Per questo il testo definisce con
  chiarezza il ruolo dei diversi livelli di governo interessati,
  così che i comuni, le regioni e lo Stato possano continuare a
  svolgere, in modo rinnovato e più efficace le funzioni di
  coordinamento, promozione, garanzia e controllo che
  corrispondono alle aspettative degli operatori e che sono
  essenziali per lo sviluppo del settore.
     La scelta di fare proprio lo spirito della Comunicazione
  98/C 143/02 non deriva da passiva rassegnazione nei confronti
  del livello istituzionale europeo né da un ingenuo quanto
  immotivato ottimismo ma esprime la volontà, condivisa
 
                               Pag. 8
 
  dall'intero settore, di raccogliere la sfida innovativa
  implicita nella costruzione di un mercato aperto continentale
  con l'obiettivo, anzi, di coglierne, per primi e con
  determinazione, le grandi opportunità.
     Ovviamente questo richiede un grande sforzo collettivo nel
  segno dell'efficienza e dell'innovazione: da qui la spinta,
  presente in molti punti del testo che saranno analizzati in
  dettaglio nel seguito, per la riduzione dei vincoli
  burocratici, la costruzione di procedure chiare e trasparenti,
  fondate su elementi obiettivi e non discrezionali e
  l'innovazione incentivata anche degli assetti societari degli
  enti fieristici.
     Tutto ciò ha significato un intenso lavoro preparatorio in
  Commissione caratterizzato da un costante rapporto con gli
  operatori del settore e le regioni che avranno la
  responsabilità di costruire il nuovo quadro legislativo
  regionale che dalla legge quadro dovrà discendere.
  Il testo approvato dal Senato e le modificazioni
  introdotte dalla Commissione.
     Il testo trasmesso dal Senato, frutto dell'unificazione di
  quattro proposte di legge, è stato esaminato da quel ramo del
  Parlamento tra il 28 gennaio 1997 e il 23 giugno 1998.  I punti
  fondamentali del quadro normativo delineato erano i
  seguenti:
       definizione dei principi fondamentali in attuazione
  dell'articolo 117 della Costituzione, in linea con i principi
  della normativa comunitaria;
       individuazione dei soggetti dell'attività fieristica,
  con specificazione del contenuto e delle caratteristiche delle
  singole attività;
       definizione delle tipologie delle manifestazioni;
       disciplina dell'esercizio delle attività di
  organizzazione di manifestazioni fieristiche sia da parte di
  soggetti pubblici che privati;
       qualificazione delle manifestazioni in relazione al
  grado di rappresentatività dei settori economici cui esse sono
  rivolte, al programma, agli scopi dell'iniziativa e alla
  provenienza degli espositori e sulla base di requisiti che
  sono fissati da un apposito regolamento di attuazione della
  legge;
       redazione e pubblicazione del calendario fieristico
  annuale;
       istituzione presso il MICA di un comitato
  tecnico-consultivo;
       riordino degli enti fieristici esistenti per i quali si
  prevede la possibilità di trasformazione in spa o in srl;
       abrogazione della vecchie norme che attualmente
  disciplinano il settore.
     Il testo unificato approvato dal Senato è stato esaminato
  dalla X Commissione in sede referente, in abbinamento con sei
  proposte di legge presentate alla Camera su iniziativa dei
  deputati Scalia (C. 337), Volonté (C.1730), Manzini ed altri
  (C. 2006), Pagliuzzi e Mazzocchi (C. 2573), Sbarbati (C. 2786)
  e Saonara e Ruggeri (C. 4692).  Le prime cinque proposte sono
  state presentate nel corso del 1996, mentre la proposta
  Saonara è stata presentata nel 1998.
     L'attività istruttoria della Commissione si è incentrata
  prevalentemente sulle audizioni dei principali operatori del
  settore e dei soggetti maggiormente interessati dalla nuova
  normativa.  Si sono pertanto svolte, tra il 10 e il 24 febbraio
  1999, audizioni dei rappresentanti di Unioncamere, ICE,
  Confindustria-CFI, Confapi, Confartigianato, CNA, CASA,
  Confcommercio, Confesercenti, AEFI, Assomostre, Fiera di Bari,
  Fiera di Verona, Fiera di Milano e Fiera di Bologna.
     Al termine delle predette audizioni il relatore ha
  presentato un nuovo testo che la Commissione ha ulteriormente
  modificato, anche alla luce dei pareri espressi dalle altre
  Commissioni.  Il mandato al relatore è stato conferito il 19
  gennaio scorso essendo stata esperita senza successo la via
  del trasferimento alla sede legislativa.  E' da rilevare che il
  non ottenimento di tale esito è dovuto alla decisione di
  alcuni gruppi di non concedere la sede legislativa ad alcun
 
                               Pag. 9
 
  provvedimento per considerazioni di carattere generale e non
  per una opposizione sostanziale al testo in discussione.
     Per quanto concerne le modifiche rispetto al testo
  approvato dal Senato, si sottolinea in particolare che,
  all'articolo 1, in luogo di una mera qualificazione delle
  manifestazioni fieristiche come attività di interesse
  pubblico, si è introdotto il principio fondante della libertà
  dell'attività fieristica, nell'ambito della quale sarà compito
  dello Stato e delle regioni, nel rispetto delle relative
  competenze, garantire la trasparenza, la libera concorrenza e
  la libertà d'impresa, nonché tutelare la parità di condizioni
  d'accesso alle strutture e assicurare la qualità dei
  servizi.
     All'articolo 4, relativo alle modalità per il rilascio
  dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività
  fieristiche, oltre ad alcune modifiche di minore entità
  concernenti le condizioni per il rilascio della predetta
  autorizzazione, è stata prevista, in omaggio al principio
  della semplificazione, l'attivazione dell'istituto del
  silenzio-assenso, in base al quale la domanda di
  autorizzazione - fondata peraltro su una dichiarazione
  sostitutiva che attesta la sussistenza di determinati
  requisiti - s'intende accolta qualora l'amministrazione
  competente non provveda entro novanta giorni.
     Al medesimo articolo 4, accogliendo una osservazione
  espressa nei pareri delle Commissioni bilancio e finanze, è
  stato soppresso il comma 4 del testo approvato dal Senato, in
  considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 60 del
  1999 ha abolito, a decorrere dal 1^ gennaio 2000, l'imposta
  sugli spettacoli, prevedendo un'imposta sugli intrattenimenti
  per alcune fattispecie fra le quali non rientrano le
  manifestazioni fieristiche.
     Relativamente alla disciplina dei quartieri fieristici, la
  commissione ha interamente rivisto l'articolo 9, disponendo la
  soppressione del nulla osta regionale per la realizzazione di
  nuovi quartieri; è stato invece previsto che le regioni
  definiscano e certifichino i requisiti minimi dei quartieri
  fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello
  regionale e locale; spetterà invece al Ministero
  dell'industria attribuire la qualifica di quartiere fieristico
  internazionale, previa verifica della sussistenza di
  determinati requisiti stabiliti alla lettera  c),  comma
  1, dell'articolo 8.
     Una modifica di particolare rilievo introdotta dalla
  Commissione concerne la previsione dell'obbligo a carico delle
  regioni - in luogo della mera possibilità - di disciplinare il
  riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti
  prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto,
  prevedendone inoltre la trasformazione in società per azioni -
  e non anche in società a responsabilità limitata - anche al
  fine di consentire la partecipazione di soggetti privati al
  capitale sociale.
     Di notevole rilievo sono poi le disposizioni previste
  dall'articolo 11 del testo in esame, introdotte  ex novo
  dalla Commissione, relative alla trasparenza nella gestione
  degli enti fieristici; al fine di evitare abusi e garantire
  parità di condizioni tra gli operatori, gli enti fieristici
  che svolgano anche attività di organizzazione di
  manifestazioni sono tenuti alla separazione contabile e
  amministrativa delle diverse attività.
     Da ultimo, in ottemperanza al principio di legalità in
  materia di sanzioni amministrative, richiamato anche nei
  pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e
  giustizia, sono state apportate notevoli modifiche al sistema
  sanzionatorio previsto dal testo approvato dal Senato.
     In particolare è stata soppressa la lettera  e)  del
  comma 1 dell'articolo 8, che demandava al regolamento di
  attuazione la determinazione dei limiti minimi e massimi delle
  sanzioni amministrative; è stato inoltre riformulato
  l'articolo 12 (articolo 11 del testo approvato dal Senato)
  individuando specificamente l'entità delle sanzioni
  amministrative previste in caso violazione di determinate
  fattispecie.
     In conclusione, il relatore invita l'Assemblea a voler
  convenire sulle valutazioni positive espresse dalla X
  Commissione e pertanto ad approvare con rapidità il presente
  provvedimento.
                               Sergio FUMAGALLI,  relatore.
 
DATA=000322 FASCID=DDL13-5051-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5051 TOTPAG=0028 TOTDOC=0023 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=079 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=505100A00 FASCIDC=13DDL5051 A SORTNAV=0505100A000 00000 ZZDDLC5051A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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