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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60535
DDL5051-0004
Relazione Camera n. 5051-A (DDL13-5051-A)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C5051A, C337A, C1730A, C2006A, C2573A, C2786A, C4692A. TESTIPDL
...C5051A, C337A, C1730A, C2006A, C2573A, C2786A, C4692A.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5051A ZZ13 ZZPP ZZRM
     La II Commissione,
       esaminato il nuovo testo della proposta di legge n.
  5051,
       rilevata la necessità di coordinare l'articolo 8 con le
  modifiche introdotte dalla Commissione di merito al testo
  approvato dal Senato;
       ritenuto necessario che il regolamento di attuazione, di
  cui all'articolo 8, stabilisca le sanzioni amministrative
  anche in ordine agli illeciti previsti dal comma 1
  dell'articolo 12, oltre che a quelli previsti dai commi 2, 3 e
  4 del medesimo articolo;
 
                              Pag. 11
 
       ritenuto che l'articolo 8 violi il principio di legalità
  nella parte in cui non fissa i limiti minimi e massimi delle
  sanzioni amministrative, la cui determinazione è demandata al
  regolamento di attuazione;
       rilevato che le fattispecie sanzionate dall'articolo 12
  non sembrano essere tutte sufficientemente determinate, non
  essendo chiaro, tra l'altro, in che cosa si concretizzi la
  condotta di abuso delle qualifiche previste dai commi 1 e 4 di
  tale articolo;
     esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni:
       all'articolo 8, comma 1, lettera  e),  siano
  sostituite le parole: "ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11" con
  le seguenti: " ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12";
       all'articolo 8, comma 1, lettera  e),  dopo le
  parole: "informazioni commerciali" siano aggiunti i seguenti
  periodi: "In caso di violazione del comma 1 dell'articolo 12 è
  applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo
  di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun
  metro quadrato della superficie espositiva eventualmente
  utilizzata.  In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 12
  è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa del
  pagamento di una somma compresa tra il 10 e il 50 per cento
  del fatturato della manifestazione";
       all'articolo 12, ai commi 1, 2, 3 e 4 siano premesse le
  seguenti parole: "Salvo che il fatto costituisca reato";
       e con la seguente osservazione:
       all'articolo 12 la Commissione di merito valuti
  l'opportunità di riformulare in maniera maggiormente
  determinata le fattispecie illecite sanzionate dai commi 1, 2,
  3 e 4, al fine di individuare tassativamente gli elementi
  delle condotte ivi descritte.
 
DATA=000322 FASCID=DDL13-5051-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5051 TOTPAG=0028 TOTDOC=0023 NDOC=0004 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PP PAGINIZ=0010 RIGINIZ=028 PAGFIN=0011 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=505100A00 FASCIDC=13DDL5051 A SORTNAV=0505100A000 00000 ZZDDLC5051A NDOC0004 TIPDOCL DOCTIT0004 NDOC0004



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