| La II Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n.
5051,
rilevata la necessità di coordinare l'articolo 8 con le
modifiche introdotte dalla Commissione di merito al testo
approvato dal Senato;
ritenuto necessario che il regolamento di attuazione, di
cui all'articolo 8, stabilisca le sanzioni amministrative
anche in ordine agli illeciti previsti dal comma 1
dell'articolo 12, oltre che a quelli previsti dai commi 2, 3 e
4 del medesimo articolo;
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ritenuto che l'articolo 8 violi il principio di legalità
nella parte in cui non fissa i limiti minimi e massimi delle
sanzioni amministrative, la cui determinazione è demandata al
regolamento di attuazione;
rilevato che le fattispecie sanzionate dall'articolo 12
non sembrano essere tutte sufficientemente determinate, non
essendo chiaro, tra l'altro, in che cosa si concretizzi la
condotta di abuso delle qualifiche previste dai commi 1 e 4 di
tale articolo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 8, comma 1, lettera e), siano
sostituite le parole: "ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11" con
le seguenti: " ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12";
all'articolo 8, comma 1, lettera e), dopo le
parole: "informazioni commerciali" siano aggiunti i seguenti
periodi: "In caso di violazione del comma 1 dell'articolo 12 è
applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo
di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun
metro quadrato della superficie espositiva eventualmente
utilizzata. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 12
è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa del
pagamento di una somma compresa tra il 10 e il 50 per cento
del fatturato della manifestazione";
all'articolo 12, ai commi 1, 2, 3 e 4 siano premesse le
seguenti parole: "Salvo che il fatto costituisca reato";
e con la seguente osservazione:
all'articolo 12 la Commissione di merito valuti
l'opportunità di riformulare in maniera maggiormente
determinata le fattispecie illecite sanzionate dai commi 1, 2,
3 e 4, al fine di individuare tassativamente gli elementi
delle condotte ivi descritte.
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