| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira ad introdurre nel sistema elettorale della Camera dei
deputati meccanismi idonei ad assicurare allo schieramento
politico più votato in ambito nazionale la maggioranza
assoluta dei seggi, con l'evidente obiettivo di creare
condizioni parlamentari favorevoli per l'esercizio del mandato
a governare che quella forza politica ha ricevuto dagli
elettori.
L'esigenza reale di dotare il nostro sistema politico di
regole elettorali capaci di garantire maggiore stabilità e
governabilità al Paese appare chiaramente confermata dalla
precaria tenuta delle maggioranze parlamentari nel corso della
XII e della XIII legislatura.
Le soluzioni elettorali adottate nel 1993, fondate su
un'elezione maggioritaria ad un turno per tre quarti ed una
cospicua quota proporzionale irrobustita dal meccanismo dello
scorporo, non hanno prodotto maggioranze stabili, né hanno
impedito una polverizzazione della rappresentatività o
trasformismi, anche decisivi, in corso di legislatura. Visti i
risultati, è opportuno che il Parlamento si attenga più
fedelmente alla volontà referendaria espressa dal popolo, per
un sistema chiaramente ed esclusivamente maggioritario capace
di assicurare la governabilità del Paese per l'intero
mandato.
La presente proposta di legge prevede che l'elezione della
Camera dei deputati abbia luogo in uno o, se necessario, due
turni. La ripartizione del territorio nazionale in collegi,
raggruppati in circoscrizioni in base ai dati demografici, si
adegua a qualsiasi modifica possa intervenire sul numero dei
componenti la Camera dei deputati.
Nella presente proposta di legge non è prevista alcuna
quota elettorale su base proporzionale. In tutti i collegi
potranno presentarsi liste individuate da simboli e riferite a
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partiti o coalizioni. In ogni collegio e per ogni lista è data
la possibilità di proporre da due a quattro candidature. Tale
ipotesi tenta di dare una risposta alla richiesta di selezione
"primaria" dei candidati che, in questo modo, risulta
inglobata nella presente proposta di legge e offre una
garanzia di candidature dei due sessi nelle liste nei singoli
collegi. Il collegio è aggiudicato alla lista che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti ed è proclamato eletto il
candidato della lista che ha ottenuto più preferenze.
Se nessuna lista ottiene, al primo turno, la maggioranza
assoluta dei collegi, si procede ad un secondo turno nei
collegi non assegnati. A questo turno sono ammesse le prime
due liste più votate nei singoli collegi. Esse conservano i
simboli utilizzati al primo turno e non possono apparentarsi
con altre liste.
Alla lista che avrà conseguito il più alto numero di voti
in ambito nazionale, derivante dalla somma dei voti del primo
e del secondo turno, sarà garantita, come minimo, la
percentuale del 55 per cento dei collegi.
Alle liste perdenti andrà, al massimo, la percentuale del
45 per cento dei collegi.
Ripartito il numero dei collegi da attribuire per ogni
circoscrizione, alla lista vincente e alle liste perdenti,
secondo le modalità previste nella tabella B allegata alla
presente legge, si individuano, per ogni circoscrizione, i
collegi assegnati alle singole liste in base alla graduatoria
decrescente delle percentuali di voto conseguite nel secondo
turno.
Sono proclamati eletti i corrispondenti candidati che
hanno conseguito il maggior numero di preferenze, al primo
turno.
Il sistema privilegia l'esigenza di assicurare una
maggioranza parlamentare certa rispetto al primato locale,
assicurando un adeguato livello di rappresentatività
territoriale nell'istituzione nazionale, selezionata da un più
ampio ventaglio di candidature.
Nella presente proposta di legge si prevede anche una
norma di decadenza dall'incarico, nell'ipotesi che il deputato
abbandoni un gruppo parlamentare riferito chiaramente alla
lista nella quale egli è risultato eletto. Il rispetto dovuto
a sopravvenuta, legittima e insanabile crisi nel rapporto
politico tra eletto e propria componente parlamentare deve
essere pari alla sensibilità dello stesso eletto nel rimettere
agli elettori il mandato ricevuto.
Ulteriori norme, infine, demandano al Governo l'emanazione
di un decreto legislativo attuativo dei princìpi contenuti
nella legge.
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