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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60556
DDL5052-0002
Progetto di legge Camera n. 5052 - testo presentato - (DDL13-5052)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5052. TESTIPDL
...C5052.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5052 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  mira ad introdurre nel sistema elettorale della Camera dei
  deputati meccanismi idonei ad assicurare allo schieramento
  politico più votato in ambito nazionale la maggioranza
  assoluta dei seggi, con l'evidente obiettivo di creare
  condizioni parlamentari favorevoli per l'esercizio del mandato
  a governare che quella forza politica ha ricevuto dagli
  elettori.
     L'esigenza reale di dotare il nostro sistema politico di
  regole elettorali capaci di garantire maggiore stabilità e
  governabilità al Paese appare chiaramente confermata dalla
  precaria tenuta delle maggioranze parlamentari nel corso della
  XII e della XIII legislatura.
     Le soluzioni elettorali adottate nel 1993, fondate su
  un'elezione maggioritaria ad un turno per tre quarti ed una
  cospicua quota proporzionale irrobustita dal meccanismo dello
  scorporo, non hanno prodotto maggioranze stabili, né hanno
  impedito una polverizzazione della rappresentatività o
  trasformismi, anche decisivi, in corso di legislatura.  Visti i
  risultati, è opportuno che il Parlamento si attenga più
  fedelmente alla volontà referendaria espressa dal popolo, per
  un sistema chiaramente ed esclusivamente maggioritario capace
  di assicurare la governabilità del Paese per l'intero
  mandato.
     La presente proposta di legge prevede che l'elezione della
  Camera dei deputati abbia luogo in uno o, se necessario, due
  turni.  La ripartizione del territorio nazionale in collegi,
  raggruppati in circoscrizioni in base ai dati demografici, si
  adegua a qualsiasi modifica possa intervenire sul numero dei
  componenti la Camera dei deputati.
     Nella presente proposta di legge non è prevista alcuna
  quota elettorale su base proporzionale.  In tutti i collegi
  potranno presentarsi liste individuate da simboli e riferite a
 
                               Pag. 2
 
  partiti o coalizioni.  In ogni collegio e per ogni lista è data
  la possibilità di proporre da due a quattro candidature.  Tale
  ipotesi tenta di dare una risposta alla richiesta di selezione
  "primaria" dei candidati che, in questo modo, risulta
  inglobata nella presente proposta di legge e offre una
  garanzia di candidature dei due sessi nelle liste nei singoli
  collegi.  Il collegio è aggiudicato alla lista che ottiene la
  maggioranza assoluta dei voti ed è proclamato eletto il
  candidato della lista che ha ottenuto più preferenze.
     Se nessuna lista ottiene, al primo turno, la maggioranza
  assoluta dei collegi, si procede ad un secondo turno nei
  collegi non assegnati.  A questo turno sono ammesse le prime
  due liste più votate nei singoli collegi.  Esse conservano i
  simboli utilizzati al primo turno e non possono apparentarsi
  con altre liste.
     Alla lista che avrà conseguito il più alto numero di voti
  in ambito nazionale, derivante dalla somma dei voti del primo
  e del secondo turno, sarà garantita, come minimo, la
  percentuale del 55 per cento dei collegi.
     Alle liste perdenti andrà, al massimo, la percentuale del
  45 per cento dei collegi.
     Ripartito il numero dei collegi da attribuire per ogni
  circoscrizione, alla lista vincente e alle liste perdenti,
  secondo le modalità previste nella tabella B allegata alla
  presente legge, si individuano, per ogni circoscrizione, i
  collegi assegnati alle singole liste in base alla graduatoria
  decrescente delle percentuali di voto conseguite nel secondo
  turno.
     Sono proclamati eletti i corrispondenti candidati che
  hanno conseguito il maggior numero di preferenze, al primo
  turno.
     Il sistema privilegia l'esigenza di assicurare una
  maggioranza parlamentare certa rispetto al primato locale,
  assicurando un adeguato livello di rappresentatività
  territoriale nell'istituzione nazionale, selezionata da un più
  ampio ventaglio di candidature.
     Nella presente proposta di legge si prevede anche una
  norma di decadenza dall'incarico, nell'ipotesi che il deputato
  abbandoni un gruppo parlamentare riferito chiaramente alla
  lista nella quale egli è risultato eletto.  Il rispetto dovuto
  a sopravvenuta, legittima e insanabile crisi nel rapporto
  politico tra eletto e propria componente parlamentare deve
  essere pari alla sensibilità dello stesso eletto nel rimettere
  agli elettori il mandato ricevuto.
     Ulteriori norme, infine, demandano al Governo l'emanazione
  di un decreto legislativo attuativo dei princìpi contenuti
  nella legge.
 
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