| (Norme generali).
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in uno
o, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4, due
turni elettorali.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata alla presente
legge.
3. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi elettorali.
Fa eccezione il collegio della Valle d'Aosta, che è
circoscrizione elettorale.
4. Il numero dei collegi elettorali nel territorio
nazionale coincide con il numero dei componenti la Camera dei
deputati.
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