| (Presentazione delle liste e
delle candidature).
1. In ogni collegio possono essere presentate liste
contrassegnate da un simbolo e sottoscritte da non meno di 500
e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi
ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni
elettorali di tali collegi.
2. Per ogni lista possono essere presentate un massimo di
quattro candidature e un minimo di due, nel rispetto di una
rappresentanza non inferiore ad un terzo per ciascun sesso.
3. Il candidato di un collegio non può essere candidato in
altro collegio, della stessa o di altra circoscrizione.
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