| (Primo turno elettorale).
1. Nel primo turno elettorale gli elettori esprimono il
loro voto utilizzando un'unica scheda, che riporta, in un
ordine stabilito da apposito sorteggio, i simboli delle liste
presentate, affiancate dai cognomi e nomi dei candidati di
ciascuna lista.
2. L'espressione del voto avviene apponendo un segno di
croce sulla lista prescelta e/o un altro segno di croce su un
solo candidato preferito.
3. L'apposizione del segno di croce sul solo candidato
equivale comunque ad un voto per la corrispondente lista.
4. E' possibile esprimere il voto apponendo il segno di
croce solo sul simbolo della lista; in tale caso non è
attribuita alcuna preferenza ai candidati.
5. E' considerata nulla la scheda che reca un segno di
croce su una lista e un altro segno di croce su un candidato
di altra lista.
6. La lista che consegue la maggioranza assoluta dei voti
validi nel collegio si aggiudica il corrispondente seggio e
risulta proclamato eletto il candidato della lista che ha
riportato più preferenze.
7. Nel caso una stessa lista si aggiudichi, con le
modalità indicate al comma 6, la maggioranza assoluta dei
collegi in ambito nazionale, le procedure elettorali si
considerano concluse e i restanti seggi di collegio sono
attribuiti alle liste che, in ciascun collegio, hanno
conseguito più voti e risultano eletti i candidati di quelle
liste che hanno riportato più preferenze.
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